La detrazione sui lavori va solo al comproprietario che fa il bonifico

Il quesito posto al Sole 24 Ore: Due soggetti acquistano in comproprietà una unità immobiliare, intestata per il 95% a uno dei, con agevolazioni prima casa, e per il 5% all’altro, per il quale l’immobile costituisce una seconda casa. Nel caso di lavori di ristrutturazione con detrazione fiscale del 50 per cento, pagati interamente dal secondo proprietario (poiché l’altro intestatario non ha alcuna “capienza” fiscale), chi paga i lavori può beneficiare dell’intera detrazione spettante? Le fatture devono essere intestate solo a lui? G.F.MILANO

La risposta dell’esperto del Sole 24 Ore: Sì. La ripartizione fra comproprietari del diritto alla detrazione compete in base alle spese sostenute, a prescindere dalle quote di proprietà dell’immobile. La detrazione del 50% per lavori su un fabbricato abitativo in comproprietà dev’essere divisa tra i comproprietari in proporzione delle quote di proprietà nell’ipotesi in cui le fatture siano cointestate senza diversa ripartizione. Tuttavia, la ripartizione delle spese può avvenire liberamente sulla base delle decisioni delle parti, oltre che tra i comproprietari, anche con i loro familiari conviventi. La ripartizione è quella che risulta nelle singole fatture. I bonifici devono contenere il codice fiscale del soggetto che risulta anche intestatario delle fatture. Nella fattura non dev’essere indicato il codice fiscale del soggetto che porta in detrazione la spesa. Le parti, in sostanza, possono decidere anche una ripartizione al 100% in capo a uno dei due proprietari, pur essendo egli titolare del solo 5% della proprietà come in questo caso. Le fatture devono essere intestate a questi in misura pari al 100% e, nei bonifici di pagamento, dev’essere indicato solo il suo codice fiscale.

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 8 gennaio.

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